Corte di cassazione: risarcibile il danno esistenziale solo se lesivo dei diritti inviolabili della persona

sentenza corteCorte di cassazione, sentenza 4 febbraio 2016 n. 2217

 Fonte Wikilabour

Risarcibile il danno esistenziale solo se non sia futile e consegua a una grave lesione di diritti inviolabili della persona.

La sentenza torna, tra l’altro, alla stretta osservanza delle sezioni unite del 2008 (sent. n. 26972/2008) in materia di risarcibilità del danno esistenziale (come componente del danno non patrimoniale e non come autonoma voce di danno, diversamente dalla recentissima Cass. n. 583/2016, in questa Newsletter n. 2/2016) in un caso in cui una lavoratrice lamentava tale danno in conseguenza del ritardo dell’INPS nell’erogarle l’assegno di maternità; ritardo che secondo la Corte può produrre un danno esistenziale, oltre quello economico, solo se ha impedito il soddisfacimento di bisogni primari della persona (quali la casa, il nutrimento, la salute, lo studio etc.).

Citazione dalla sentenza:

“E’ pur sempre necessario (…) che il fatto illecito:

1) abbia leso diritti inviolabili della persona come tali oggetto di tutela costituzionale (…)

2) che la lesione sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (imposta dal dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost:)

3) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità”