Corte di Cassazione: il lavoro festivo non può essere imposto

Nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva collocata in mezzo alla settimana. Le esigenze aziendali non possono rappresentare una possibile deroga; e così pure il fatto che il lavoro nei giorni festivi venga ricompensato come lavoro straordinario.La Cassazione ha ribadito che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale.

Marina Crisafi da www.StudioCataldi.it

Il datore di lavoro non può obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo, anche se infrasettimanale. Per cui, la sanzione disciplinare inflitta a seguito del rifiuto del lavoratore è illegittima. A stabilirlo è la Cassazione, con la sentenza n. 16592/2015, resa nota poco fa dalla Camera del Lavoro di Vercelli e Valsesia come riportato dall’Ansa, accogliendo il ricorso di una commessa dell’azienda Loro Piana di Romagnano Sesia.

A differenza di altre occasioni in cui la società aveva chiesto ai dipendenti la disponibilità a lavorare nel punto vendita anche nelle festività infrasettimanali (come Santo Stefano, 25 aprile, 1 maggio, ecc.), nel caso portato all’attenzione della S.C., la datrice aveva trasformato unilateralmente il giorno festivo in lavorativo imponendo all’addetta alle vendite di presentarsi in azienda il 6 gennaio 2004, festa dell’Epifania.

La donna si era rifiutata e subendo l’ingiusta sanzione aveva trascinato il datore di lavoro in giudizio, ottenendo ragione sia in primo che in secondo grado.

Uniformandosi alle pronunce del tribunale di Vercelli e della Corte d’Appello di Torino, la Cassazione ha confermato definitivamente l’illegittimità della sanzione imposta alla commessa, stabilendo che il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali (civili o religiose) soltanto allorquando ci sia accordo tra lo stesso e il datore di lavoro, ma non può esservi alcun obbligo della prestazione lavorativa.

Quest’ultimo può sussistere, infatti, a detta degli Ermellini, soltanto in determinati casi, come nel caso del personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private per esigenze di servizio e su richiesta datoriale. Né valgono a derogare tale principio, hanno concluso i giudici di piazza Cavour condannando l’azienda al pagamento delle spese processuali, le comprovate esigenze aziendali, il CCNL di settore o il fatto che il lavoro festivo venga retribuito come straordinario.

L’importanza della sentenza della Cassazione risiede non solo nell’aver ribadito che il lavoro festivo infrasettimanale non può essere imposto dall’azienda senza il consenso del lavoratore, ma anche nel riconoscere che il riposo per le festività, così come il riposo domenicale, non hanno una semplice funzione di ristoro bensì di un’importante fruizione di tempo libero qualificato. I tempi di conciliazione tra casa, lavoro e famiglia hanno un valore assoluto che necessariamente deve essere sottratto da quella logica di ‘consumo’ che permea la nostra attuale società.

Scarica la Sentenza della Cassazione 16592/2015.