Recentemente la Legge 203 del 13 Dicembre 2024 ha introdotto modifiche al D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro), in particolare per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria di lavoratrici e lavoratori.
Le novità riguardano:
- La possibilità, per il Medico competente, di non effettuare la visita medica (in precedenza obbligatoria) al rientro da un’assenza prolungata di oltre 60 giorni. E’ il medico a decidere se eseguirla o meno, ma in ogni caso (anche, quindi, se decidesse di non fare la visita) è tenuto al rilascio di un nuovo giudizio di idoneità, come gli altri impugnabile se non condiviso dal lavoratore.
- Il Medico competente, in fase di visita preventiva/preassuntiva (quest’ultima obbligatoriamente da eseguirsi da parte del Medico competente, mentre in precedenza si poteva scegliere se eseguirla in tal modo oppure presso l’organo di vigilanza di ASL/ATS), può evitare di chiedere, per esprimere il relativo giudizio di idoneità) l’esecuzione di accertamenti complementari (visite specialistiche, esami di laboratorio o strumentali, in tal caso sempre a carico del datore di lavoro) e tenere buoni accertamenti simili già effettuati dal lavoratore o presenti nella cartella sanitaria e di rischio proveniente da precedenti luoghi di lavoro in cui era prevista la sorveglianza sanitaria.
- Il ricorso avverso il giudizio del Medico competente, la cui procedura non finiremo mai di raccomandare di gestire con l’aiuto del sindacato, va presentato, sempre tassativamente entro 30 giorni dal suo effettivo rilascio, alla sede territorialmente competente delle ASL/ATS e non più, come precedentemente avveniva, all’organo di vigilanza istituito presso tali aziende. L’attenzione da parte di lavoratori, RLS e sindacato deve per questo motivo aumentare, stante la possibilità di gestione incongrua da parte delle aziende sanitarie in questione.
La decorrenza delle modifiche sopra citate è 12 Gennaio 2025