Licenziamenti economici, obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente: la sentenza 59/2021 della Consulta

La Corte costituzionale ha depositato la sentenza 59/2021 con cui stabilisce l’obbligatorietà della reintegra anche nei casi di licenziamenti in cui la causa economica sia manifestamente insussistente. La disciplina della tutela contro i licenziamenti illegittimi ha subito molti interventi correttivi negli ultimi anni, dalla Fornero al Jobs Act, tutti orientati a spostare la tutela da quella reale a quella risarcitoria.

In particolare, nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche se viene accertata l’insussistenza del fatto, il giudice “può” (e non “deve”) applicare la c.d. “tutela reintegratoria attenuata” (ossia la reintegrazione nel posto di lavoro oltre ad un’indennità non superiore a 12 mensilità). Questa sentenza stabilisce che si è leso il principio di uguaglianza rispetto ad altri casi, come il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa in cui, se il fatto è manifestamente insussistente, permane l’obbligo della reintegra.