Lo Statuto dei Lavoratori ha 50 anni. Una reinterpretazione attuale per praticare la sindacalizzazione. Si può fare. Organizzati.

Lo Statuto dei Lavoratori ha 50 anni. Una reinterpretazione attuale per praticare la sindacalizzazione. Si può fare. Organizzati.

(a cura di Angelo Pedrini – SIAL-Cobas – 20 maggio 2020)

Il 20 maggio 1970 viene approvato lo Statuto dei Lavoratori che recita “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

In questa situazione di pandemia da Covid-19 si dimostra la necessità della presenza sindacale e della mancanza di diritti: praticamente tutti i datori di lavoro e i dipendenti stanno facendo i conti con le varie forme di cassa integrazione, FIS, cassa in deroga, fondi bilaterali ecc.. Anche nelle aziende sotto i 16 dipendenti è prevista la procedura di consultazione sindacale sulla cassa integrazione in deroga ma non sarebbe previsto il diritto ad organizzarsi sindacalmente; perciò con chi si dovrebbe confrontare il datore di lavoro? Con sindacati e sindacalisti esterni al posto di lavoro.

Quando si pensa allo Statuto dei lavoratori si pensa all’art. 18 che è stato per decenni sotto attacco da parte padronale e che con le controriforme Fornero e Renzi è stato depotenziato. Oggi la punizione economica limitata invece della reintegra in caso di licenziamenti ingiustificati non è per niente dissuasiva nei confronti del padronato. ( dal sito: https://www.comma2.it/ ) “La sanzione per un licenziamento totalmente ingiustificato è di ridottissimo impatto per le imprese, ma è soprattutto inefficace per risarcire il gravissimo pregiudizio determinato dalla perdita incolpevole del posto di lavoro.” È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori ? Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.)

Negli anni le modifiche allo Statuto sono state molte e in genere hanno limitato i diritti: la abolizione della norma all’art. 33 che prevedeva per le mansioni medio basse la iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio ha aperto la strada all’ampliamento della precarietà e siamo arrivati ai 47 contratti diversi.

Ma sui limiti dello statuto dei lavoratori va ricordato in primis che non si applica nelle aziende fino ai 15 dipendenti. Inoltre la maggioranza delle aziende non hanno sindacalizzazione, non hanno delegati sindacali e non usano le dieci ore di assemblea retribuita. E anche dove c’è la sindacalizzazione non sono molte quelle dove tutti questi diritti minimi vengono utilizzati liberamente e completamente. Proviamo a descrivere quel che sulla carta è ancora un diritto e a proporne una applicazione costituzionale e non solo letterale.

La chiave di ingresso in azienda sulla carta è l’art. 19 cioè la RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale): e qui casca l’asino. Così com’è il testo chiede ai sindacati di aver firmato un accordo aziendale o nazionale prima di essere esistenti in azienda ed è incostituzionale (sentenza del 2013: che non reputa necessaria la firma di un accordo). Ci si potrebbe dilungare molto ma se non ci sono altri sindacati e i lavoratori scelgono il loro sindacato (es. SIAL-Cobas o ADL Cobas, ecc.) possono indire una riunione, far votare (anche on line in questo periodo) e poi il sindacato fa partire la nomina dei delegati sindacali. Con la RSA si può accedere: alla assemblea retribuita (art. 20), eventualmente anche on line visto che lo smart working non scomparirà e potrebbe prendere piede; alla bacheca sindacale (art. 25) agli ingressi dei sindacalisti e perché no alla bacheca elettronica e alle mail aziendali per attività sindacale. L’allargamento dei diritti a livello aziendale è previsto nello statuto dei lavoratori. Un discorso a parte meriterebbe il regolamento del 2014 sulle elezioni delle RSU (che succede a quello del 1993) e che comunque pur essendo prevista la elezione in proporzione ai voti raccolti dalle liste ha significativi limiti e prevede la media del 5% tra voti e iscritti per sedersi al tavolo del contratto nazionale. Il diritto alla contrattazione con richieste e delegazioni decise dai lavoratori è irto di ostacoli creati con accordi tra padronato e alcuni sindacati. Tutto ciò mentre la evoluzione digitale tecnologica consentirebbe una ampia partecipazione e la possibilità di decidere anche a distanza.

Qualcuno obietterà che alcuni sindacati non hanno firmato i contratti nazionali o non sono comparativamente rappresentativi sul piano nazionale utilizzando però argomenti contrari allo spirito e al dettato della Costituzione che per quanto inapplicata dice all’art. 39 ..  Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

E’ probabile che passeranno altri anni senza avere una legge democratica. Alcuni materiali su cui riflettere:

http://www.medicinademocratica.org/wp/wp-content/uploads/2013/07/rivista-nr-207.pdf

e a settembre del 1970 non sarà un caso che al Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati (Trieste, 10 Settembre 1970) il Comitato di Difesa e di Lotta contro la repressione di Milano portò questo contributo dal titolo: Uno Statuto per “Padroni” e Sindacato – (pubblicato su Quaderni Piacentini – ANNO IX/numero 42 – novembre 1970

http://bibliotecaginobianco.it/?e=flip&id=37&t=elenco-flipping-Quaderni+Piacentini

Il PCI e il PSIUP si astennero sulla legge 300

https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_dei_lavoratori

Ogni legge è frutto dei tempi e dei rapporti di forza ….

Nel recente passato l’Istat ha smesso di raccogliere e pubblicare i dati degli scioperi ma questo non cancella la realtà che sempre più nuovi settori maltrattati e malpagati si organizzano nonostante le limitazioni burocratiche e legali (vedi i lavoratori della Logistica, degli operatori sociali, dei Riders, ecc.). La lotta continua e continuerà meglio se organizzati, coordinati anche con azioni intersindacali coscienti che l’unità che determina tutto è l’unità dei lavoratori e delle lavoratrici in lotta ancor prima dell’unità dei vertici sindacali.

Ognuno/a può contribuire con la pratica dell’obiettivo, promuovendo la organizzazione collettiva e sindacale in ogni luogo di lavoro. C’è molto da fare nella solidarietà a livello sociale esterno ai luoghi di lavoro ma senza la conquista di migliori condizioni di lavoro e della democrazia piena nei posti di lavoro è improbabile che avremo una società più giusta. Perciò quello che proponiamo è la sindacalizzazione e un sindacalismo che informi e faccia controinformazione, che proponga di reagire insieme cercando alleanza e unità le più larghe insieme alla necessità di reinventare un sindacalismo che non sia di accompagnamento ma di profondo cambiamento.

Alcuni diritti individuali

In particolare con l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori sulle contestazioni disciplinari resta fondamentale

https://www.sialcobas.it/2015/03/contestazione-disciplinare/

L’art. 9 legge 300/70 in aggiunta agli RLS (Rappresentanti per la Sicurezza) da eleggere ogni tre anni e alla legge 81/2008 resta un testo fondamentale.

lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

Altri materiali utili:

https://www.wikilabour.it/statuto%20dei%20lavoratori.ashx

https://www.comma2.it/

https://www.altalex.com/documents/news/2018/02/04/dell-attivita-sindacale#titolo3

https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_dei_lavoratori

http://www.asterios.it/sites/default/files/FINE%20DEL%20LAVORO%20Pagine%201-16%20.pdf