DL Rilancio: proroga del blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto

Il fatto che in prossimità di ferragosto i padroni possano ricorrere a licenziamenti individuali e collettivi ha un che di diabolico…Occorrerà organizzare una presenza e una risposta organizzata!

Dl Rilancio proroga dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi, e sospende le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Blocco dei licenziamenti collettivi 

Nel caso dei licenziamenti collettivi, la preclusione alla apertura della procedura ha effetto:

  • sull’art. 4 della L. n. 223/1991 che riguarda le imprese, le quali, al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative;
  • sull’art. 24 della L. n. 223/1991 che concerne le imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia.

Esempio

Dunque, se ad esempio un datore di lavoro volesse aprire una procedura per cessazione di attività, non potrà farlo ora, ma dovrà attendere lo spirare dei sessanta giorni richiamati dalla norma.

Il provvedimento ha, invece, fatto salve le procedure collettive iniziate prima: conseguentemente, esse possono essere portate a compimento senza alcuna difficoltà.

Blocco dei licenziamenti individuali 

Il blocco dei licenziamenti, come precisato in premessa, opera anche in relazione ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Sono soggetti a tale norma tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza.

La sospensione temporanea dei licenziamenti individuali concerne:

  • ragioni inerenti l’attività produttiva;
  • ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa.

Non si può quindi licenziare per riduzione di personale per chiusura reparto o per motivi economici, ovvero con motivazioni legate al coronavirus: cessazione dell’attività produttiva, soppressione del posto o del reparto, esternalizzazione delle mansioni, ridimensionamento dell’attività d’impresa, introduzione di nuove tecnologie.

Non è soggetto ad alcun limite, invece, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

La nuova sospensione dei licenziamenti opera dal 17 maggio 2020 al 17 agosto 2020 e porta la durata totale della sospensione a cinque mesi. Riguarda, secondo modalità specifiche proprie, sia i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sia i licenziamenti collettivi.

L’impatto delle disposizioni deve essere esaminato attentamente per i riflessi sul rapporto di lavoro dirigenziale, data l’esclusione della categoria dalla sospensione dei licenziamenti individuali oggettivi e l’inclusione, invece, nella sospensione dei licenziamenti collettivi.