In caso di sanzione disciplinare, il datore di lavoro deve consentire la difesa del lavoratore, anche se richiesta oltre il termine di cinque giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare, a patto che avvenga prima dell’adozione della sanzione.
Secondo la Corte, nel caso di procedimento disciplinare, il termine di cinque giorni per l’esercizio di difesa del lavoratore non è di decadenza, ma segna unicamente il momento a partire dal quale il datore di lavoro può esercitare il potere di irrogare la sanzione/licenziamento; per cui se le giustificazioni – scritte o orali che siano – sono tardive, ma arrivano comunque prima che il datore di lavoro abbia adottato la sanzione, quest’ultimo ha l’obbligo “di dar corso al richiesto diritto dell’esercizio di difesa”.
“Si deve pertanto ritenere che, ancorché il termine di cinque giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare (…) non sia stato rispettato dal lavoratore, tuttavia la sanzione disciplinare è illegittima se, prima della sua inflizione, il datore di lavoro abbia ricevuto la manifestazione di volontà del lavoratore di essere sentito a sua discolpa e l’abbia ignorata”.
Scarica la sentenza della Corte di Cassazione del 12 novembre 2015 n° 23140