Movimentazione manuale di carichi: rischi per la salute e la sicurezza

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L’ergonomia è la scienza che si occupa dello studio dell’interazione tra individui e tecnologie.
Il requisito più importante per determinare il livello di ergonomia di un sistema è la sicurezza; solo dopo vengono l’adattabilità, l‘usabilità, il comfort, la gradevolezza e così via.
Un oggetto facilmente usabile e sicuro sarà molto ergonomico, un oggetto di utilizzo ostico che implica grande sforzo cognitivo e/o manuale è di sicuro poco ergonomico.
L’ergonomia entra nella legislazione italiana con il D.Lgs 626 del 1994 ed è oggi presente in tutta il decreto legislativo 81 del 2008, anche definito ”testo unico della sicurezza sul lavoro”.
Se da un lato l’applicazione dei principi ergonomici promuove la salute e la sicurezza degli operatori, dall’altro incide sulle prestazioni umane, sul livello di produttività della postazione e sulla soddisfazione professionale complessiva.
Le norme del decreto 81 si applicano alle “attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.
Quindi, non più solo la colonna dorso-lombare, ma anche altri distretti corporei: mano, polso, braccio, gomito, spalla. Per movimentazione manuale dei carichi si intendono “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che … comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”; queste possono colpire non solo le ossa e le articolazioni, ma anche le altre strutture vicine, come i muscoli, i tendini, i nervi e i vasi circolatori.
La legge impone al datore di lavoro di adottare le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Non farlo comporta l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €.
Qualora non sia possibile evitare (ovviamente dimostrandolo) la movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro deve organizzare i posti di lavoro per assicurare condizioni di sicurezza e salute, adottare misure adeguate e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria.
La valutazione del rischio deve tenere conto delle caratteristiche del carico (troppo pesante e/o ingombrante, in equilibrio instabile), dello sforzo fisico richiesto (troppo grande, con la torsione e/o la flessione del tronco), dell’ambiente in cui si effettua la movimentazione (spazio ristretto, pavimento ineguale o instabile, temperature non confortevoli), delle condizioni di movimentazione (sforzi troppo frequenti e prolungati, riposi insufficienti, ritmi imposti) e di fattori individuali di rischio (differenze di genere ed età, idoneità fisica, formazione e addestramento). I metodi di valutazione devono tenere conto del contesto specifico in cui avvengono le operazioni. Per questo motivo, non è sufficiente che il carico sia inferiore a 25 e 20 kg. (rispettivamente limiti di peso per maschio e femmina adulti), ma che il massimo peso sollevabile diminuisca in conseguenza dei fattori peggiorativi sopra ricordati. E questo ragionamento si applica non solo alle operazioni di sollevamento e spostamento dei carichi, ma (con metodi diversi) anche a quelle di spinta e traino (di carrelli, sedie a rotelle, letti, ecc.) e ai movimenti ripetitivi ad alta ed altissima frequenza. Anche la movimentazione manuale di esseri animati, in particolare di pazienti (in ospedale, case di riposo, ambulatori territoriali, …) deve essere valutata con metodiche apposite, ad esito delle quali devono essere adottate adeguate misure correttive.
Per chi effettua movimentazione manuale di carichi o pazienti, è prevista la sorveglianza sanitaria a cura dell’azienda, con finalità clinico-preventive (verifica degli effetti della movimentazione sulla salute, dell’ipersuscettibilità individuale), di diagnosi precoce e di definizione dell’idoneità alla mansione. Non fare tutto ciò configura profili di reato penalmente perseguibili per datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, ecc.
Ogni lavoratore, qualora ravvisi deviazioni rispetto agli obblighi sopra ricordati, può rivendicare (direttamente o attraverso il proprio rappresentante per la sicurezza – RLS) i propri diritti: meglio farlo attraverso il sindacato, che può perseguire l’obiettivo limitando l’esposizione del lavoratore.
Analogamente, se il lavoratore ritiene non corretto il giudizio di idoneità rilasciato dal medico di azienda (medico competente), può ricorrere all’organo di vigilanza (ASL) territorialmente competente.
Maggiori informazioni potranno essere ottenute contattando i delegati in azienda e/o la nostra sede sindacale di riferimento.