Il giudizio del Medico Competente, che fare?

Come salvaguardare salute e lavoro.


Le leggi in vigore a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori prevedono che il giudizio che il medico competente (medico aziendale, pagato dal datore di lavoro) esprime alla fine della visita medica prevista dalla sorveglianza sanitaria (all’inizio dell’impiego e, successivamente, a cadenze programmate o ad ogni cambio mansione o dopo un periodo di assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni, o straordinariamente su richiesta del lavoratore, …) sia un giudizio di idoneità piena, o di idoneità con limitazioni e/o prescrizioni o, ancora, di non idoneità.
A prescindere dal fatto che per qualsiasi dei precedenti tipi di giudizio deve essere sempre indicata la sua durata (definitivo o per un periodo preciso), non si deve mai dimenticare che il giudizio stesso si riferisce sempre e soltanto alla mansione specifica e non (come erroneamente spesso si crede e i padroni vogliono far credere) di “idoneità/non idoneità al lavoro” genericamente inteso.
Innanzitutto, bisogna sapere che ognuno di questi giudizi può essere contestato e impugnato dal lavoratore, presso l’ASL (ATS, in Lombardia) competente per il territorio della sede di lavoro effettiva e che la stessa ASL ha il potere di confermare o stravolgere il giudizio stesso, imponendolo all’azienda in sostituzione di quello dato dal medico competente.
In secondo luogo, non si deve mai scordare che l’eventuale non idoneità (parziale o totale che sia) alla mansione, non comporta il licenziamento del lavoratore, ma l’obbligo, per il datore di lavoro, di ricollocarlo all’interno dell’azienda, sempre rispettando lo stipendio originario.
Per questi motivi, non è opportuno nascondere al medico competente, in occasione della visita medica, i propri problemi di salute e i documenti sanitari che lo attestano; magari per paura di essere giudicati non idonei. Anzi, il comunicare al medico ciò di cui si soffre comporta l’inserimento di queste problematiche all’interno della cartella sanitaria personale, che spesso costituisce una fonte importante di prova, nel caso di contenziosi giudiziari conseguenti a sbagliati provvedimenti dell’azienda.
Ad esempio, in caso di successive richieste di riconoscimento del fatto che la malattia di cui si soffre può essere derivata proprio dal lavoro che si svolge o che si è svolto in passato (malattia professionale).
Bisogna sapere, infatti, che a fronte dello spaventoso numero di morti per infortunio che ogni anno accadono nei luoghi di lavoro del nostro Paese, centinaia di migliaia sono i lavoratori danneggiati (in modo più o meno grave) dall’attività lavorativa svolta nel presente o nel passato. Sia per infortuni, che per malattie professionali, che uccidono, ogni anno, dieci volte più che gli infortuni: in particolare, ma non solo, per tumori dovuti all’esposizione lavorativa. Ma anche per malattie del cuore, della circolazione, del sistema nervoso, ecc.
Sappi, quindi, che tutti i diritti sopra ricordati (richieste di visite mediche straordinarie, contestazione del giudizio di in/idoneità, impugnazione di provvedimenti derivanti da tali giudizi, denuncia di malattia professionale, …) si possono e si devono pretendere e noi possiamo affiancarti e aiutarti.

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