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Riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro di un “rider”: applicate le tutele previste per il licenziamento orale, con diritto alla reintegra

Redazione
Contratti, Diritti, Diritti dei lavoratori, Formazione sindacale, Lavoro, Precarietà
2 Dicembre 2020
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Sentenza n. 3570/2020 Tribunale di Palermo

da Wikilabour.it

Riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro di un “rider”: applicate le tutele previste per il licenziamento orale, con diritto alla reintegrazione, a seguito del recesso avvenuto per mancata riattivazione dell’account del lavoratore sulla piattaforma.
Per la prima volta anche un Giudice del lavoro italiano, come già avvenuto in altri paesi, accerta la subordinazione di un ciclo-fattorino delle piattaforme di food-delivery (nel caso specifico quella nota col brand “Glovo”). Il Tribunale, ripercorrendo la giurisprudenza nazionale e internazionale sia in tema di lavoro tramite “piattaforme digitali” sia in tema di “rider”, qualifica il rapporto come subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., dunque andando oltre la nota pronuncia della Corte di cassazione sul caso Foodora (sent. n. 1663/2020) che aveva deciso per l’applicabilità della disciplina del lavoro subordinato in via indiretta, per il tramite della comprensione nelle c.d. collaborazioni “eterorganizzate” ex art. 2 del D.Lg. 81/2015 (ricorda il Giudice, peraltro, che il problema dell’eventuale qualificazione ai sensi dell’art. 2094 c.c. non era stato portato all’attenzione della Corte). Il Tribunale di Palermo accerta la subordinazione escludendo che nel caso vi sia una vera “libertà” del rider di decidere o meno se collegarsi e poi di accettare le singole consegne: tale astratta libertà di scelta è infatti fortemente condizionata dai sistemi premiali o di penalizzazione insiti nel funzionamento dell’algoritmo, che realizzano forme inedite di esercizio dei poteri direttivo e disciplinare. Il Tribunale accoglie dunque la domanda del rider, condannando la società a corrispondergli le differenze retributive derivanti dal contratto collettivo nazionale applicato dall’impresa al proprio personale (CCNL Terziario) e a reintegrarlo a fronte della cessazione della collaborazione (avvenuta per mancata riattivazione dell’account dopo una sospensione dovuta alle regole interne del sistema), cessazione che viene riqualificata come licenziamento orale e per fatti concludenti.

La Sentenza

Tagged with : CCNL Terziario , cessazione della collaborazione rider , collaborazioni “eterorganizzate” , diritti fattorini , diritto alla reintegra , ex art. 2 del D.Lg. 81/2015 , food delivery , Glovo Delivery , lavoro rider , licenziamento orale , mancata riattivazione account , piattaforme digitali , rapporto subordinato rider , Sentenza Tribunale di Palermo , subordinazione di un ciclo-fattorino

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