I lavoratori subordinati extracomunitari con permesso di soggiorno hanno diritto agli assegni familiari anche per i figli minori rimasti nel Paese d’origine

Corte di giustizia UE, sentenza 25 novembre 2020, in causa n. C-302/19, INPS

da Wikilabour.it

L’extracomunitario con permesso di soggiorno che svolge lavoro subordinato in Italia ha diritto agli assegni familiari anche per i figli minori rimasti nel Paese d’origine. Secondo il diritto italiano gli assegni per il nucleo familiare non spettano per i figli rimasti nel Paese d’origine del cittadino extracomunitario che lavora in Italia con permesso unico o carta di soggiorno di lungo periodo, salvo che si tratti di Stati che assicurano al cittadino italiano un trattamento di reciprocità. In un giudizio in cui un cittadino dello Sri Lanka che lavora in Italia con permesso unico aveva chiesto gli assegni familiari per due figli minori residenti nel Paese d’origine, il giudice italiano aveva chiesto alla Corte di giustizia se la norma italiana che nega tale diritto sia conforme al diritto dell’Unione. La risposta della Corte è stata nel senso che l’esclusione stabilita dal diritto italiano è in contrasto con la direttiva n. 2001/98/CE sui permessi che consentono al cittadino di un Paese terzo di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro dell’Unione.

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