L’Inps, con il messaggio 1822/2020 diffuso il 30 aprile 2020, conferma le indicazioni fornite in caso di coincidenza delle assenze per malattia e cassa integrazione.
Con riferimento alla Cigo e alla Cigd conferma la circolare 197/2015 in cui rappresenta i seguenti quattro casi:
1) se durante la cassa integrazione a zero ore insorge lo stato di malattia, il lavoratore continua a usufruire delle integrazioni salariali anche senza necessità di comunicare la malattia;
2) se la malattia è precedente l’inizio della sospensione dell’attività, il lavoratore in malattia entra in Cig dalla data di inizio della stessa se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività;
3) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione;
4) se l’intervento di cassa integrazione riguarda dipendenti lavoranti a orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Inoltre il messaggio con riferimento all’assegno ordinario del Fis conferma la circolare 130/2017 che di fatto ricalca quanto già detto dalla circolare 197 fatto salvo per il punto 4. Al riguardo il messaggio, recuperando un chiarimento del 1973, ha ulteriormente irrigidito la previsione, affermando che «in caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime».
I rapporti di prevalenza fra integrazione e indennità si applicano anche alle domande di integrazione salariale con causale COVID-19.
Conseguenze retributive
Qualificare un evento come malattia o Cassa integrazione ha importanti conseguenze dal punto di vista retributivo.
Nel caso della malattia, la retribuzione dell’assenza spetta:
- All’INPS con integrazione da parte del datore di lavoro se prevista dal contratto collettivo, fino a raggiungere (a seconda di quanto prevede il CCNL) il 100% della retribuzione che sarebbe spettata se il malato fosse stato al lavoro;
- Interamente al datore di lavoro, nell’ammontare previsto dal CCNL applicato (che può arrivare fino al 100% della normale retribuzione).
Prendiamo il caso di un impiegato (retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.400,00) full time 40 ore settimanali per 5 giorni cui spetta l’indennità a carico dell’INPS, con integrazione dell’azienda fino ad arrivare al 100% della retribuzione.
Questi è stato assente a Marzo 2020 per 7 giorni, di cui i primi 3 sono interamente a carico dell’azienda (cosiddetta “carenza”), mentre i restanti sono indennizzati dall’INPS in misura pari al 50% della retribuzione globale giornaliera.
L’importo totale spettante al dipendente per la malattia sarebbe pari a:
Carenza euro 161,54 + Indennità INPS euro 108,92 + Integrazione azienda euro 95,44 = 365,90 euro.
La stessa assenza di 7 giorni se fosse stata qualificata come CIGO avrebbe generato una retribuzione pari a:
5,34028 (massimale orario previsto dall’INPS) * 56 ore di assenza per CIGO = 299,06 euro.