Sono oltre un milione in Italia le lavoratrici che hanno subito abusi da parte di superiori e colleghi, nell’arco della vita. Non solo in fase di assunzione, ma anche per mantenere il posto o per una promozione. Di denunce però, davvero poche. Un decalogo da seguire nel caso ci si trovi in una situazione simile. Una questione, quella delle molestie sul lavoro, che sta cercando di affrontare anche il movimento delle donne NON UNA DI MENO e che sarà portata allo sciopero dell’8 marzo 2017!
di Valeria Zeppilli, da StudioCataldi.it di maggio 2016
Le molestie sessuali rappresentano un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso nel nostro paese.
Si tratta, secondo la definizione che ne dà il Codice delle pari opportunità (di cui al decreto legislativo n. 198/2006), di “ogni comportamento di carattere sessuale o fondato sull’appartenenza di genere, che risulta indesiderato a una delle parti, e ne offende la sua dignità“.
Esse sono ricomprese nella più ampia categoria di molestie, ovverosia in “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.
Comportamenti qualificabili come molestie sessuali
Alla luce di tale definizione, vanno considerate molestie sessuali tutti quei comportamenti a sfondo sessuale non desiderati da chi li subisce e idonei ad offendere la dignità della vittima.
Si pensi, ad esempio, ai contatti fisici non graditi, ai ricatti volti a costringere ad accettare delle avance, ad osservazioni o battute a sfondo sessuale, a messaggi compromettenti sul telefonino e così via.
In genere le vittime sono le donne, ma non è escluso che possa trattarsi anche di uomini. Il responsabile può essere sia un collega che il datore di lavoro.
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DECALOGO CONTRO LE MOLESTIE SUL POSTO DEL LAVORO a cura di Rosa M. Amorevole, esperta in materia di lavoro e contrasto alle discriminazioni, dal 2008 consigliera di Parità per l’Emilia Romagna.
SONO MOLESTIE SESSUALI tutti i comportamenti di carattere sessuale non desiderati, che offendono la dignità di chi li subisce come:
• insinuazioni e commenti equivoci sull’aspetto esteriore
• osservazioni e barzellette che riguardano caratteristiche, comportamenti e orientamenti sessuali
• materiale pornografico sul luogo di lavoro
• contatti fisici indesiderati
• avance in cambio di promesse e vantaggi
• inviti indesiderati con un chiaro intento
• ricatti sessuali
• atti sessuali, coazione sessuale o violenza carnale
1. COSA DICE LA LEGGE: la normativa vigente (Decreto legislativo 198/2006 «Codice delle pari opportunità») definisce molestie «quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo»; molestie sessuali: «ogni comportamento di carattere sessuale o fondato sull’appartenenza di genere, che risulta indesiderato a una delle parti, e ne offende la sua dignità».
2. LA PRIMA COSA DA FARE è manifestare in modo chiaro che l’attenzione non è gradita. Se hai paura di parlare direttamente con il molestatore, o se le tue lamentele non hanno avuto effetto, puoi scrivere un’email elencando ciò che ti disturba e chiedendo che interrompa i comportamenti sgradevoli. Devi conservare una copia di quanto hai scritto: se hai usato l’email di lavoro, stampa l’email e invia una copia al tuo indirizzo privato.
3. SE NON SMETTE, parla e chiedi aiuto: non è utile affrontare in solitudine le molestie. Non devi nascondere né minimizzare i fatti. Soprattutto non devi pensare di essere responsabile di quanto accade: non è colpa tua se il molestatore ti tormenta, ti ricatta o ti fa violenza fisica.
4. RIVOLGITI al consigliere di fiducia del tuo posto di lavoro (alcune grandi aziende e pubbliche amministrazioni hanno questa figura all’interno del loro organico): ascolterà le parti e cercherà una soluzione (informale o formale, rifacendosi al codice etico o al codice di condotta interno). Se lavori nella pubblica amministrazione, potrai chiedere aiuto internamente al Comitato unico di garanzia.
5. OPPURE RIVOLGITI alla consigliera di parità territoriale che agirà gratuitamente e insieme a un tuo avvocato di fiducia. O a un’organizzazione sindacale o direttamente al tuo avvocato.
6. RACCOGLI LE PROVE: email, lettere, registrazioni di telefonate, testimonianze. Anche se non fossero ammesse a un processo, sono molto utili nella trattazione informale del tuo caso e nella ricerca di una soluzione conciliativa (con riconoscimento economico del danno): spesso le aziende preferiscono chiudere privatamente la questione e le prove possono essere molto utili.
7. ANNOTA SEMPRE CIò CHE ACCADE: tieni un diario con i nomi di chi molesta, la data, l’ora e il luogo; il tipo di molestia e la tua reazione; la presenza di testimoni.
8. PARLA CON I COLLEGHI di cui ti fidi. Potresti scoprire di non essere l’unica ad aver subito molestie e potreste concordare un’azione comune. Inoltre, colleghi e colleghe possono aiutare a prevenire le molestie, per esempio evitando che tu resti sola con il molestatore.
9. CONTATTA GLI EX COLLEGHI: talvolta colleghe e colleghi, pur solidali, non se la sentono di testimoniare contro il molestatore. Può essere utile sentire ex colleghi: probabilmente alcuni di loro hanno subito lo stesso trattamento in passato e potrebbero testimoniare senza temere ritorsioni.
10. ANCHE SE SEI PRECARIA, il datore di lavoro è responsabile della tua incolumità fisica e psichica e deve adottare tutte le misure necessarie a garantirla (vedi l’articolo 2087 del codice civile).
Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
A testimonianza di come la lotta alle molestie sessuali rappresenti un obiettivo prioritario, recentemente Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno siglato l’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, recependo nei fatti un accordo firmato già nel 2007 dalle parti sociali europee.
Il rispetto reciproco e la dignità nei luoghi di lavoro sono individuate come elementi imprescindibili che un’organizzazione di successo deve garantire e il chiaro intento del testo è quello di aumentare la consapevolezza dei cittadini su tale argomento e di fornire un quadro di azioni concrete idonee a gestire e arginare il fenomeno.
A tal proposito si sottolinea, in particolare, la richiesta fatta alle imprese di predisporre un documento in cui si dichiari con fermezza che non sono tollerate molestie e violenza e di adottare delle procedure specifiche da seguire qualora tali comportamenti vengano invece posti in essere.
Regolamenti e contratti collettivi
In realtà, già da tempo molte aziende hanno predisposto appositi regolamenti volti a disciplinare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro e di esse si sono interessati anche numerosi contratti collettivi.
Alcuni di questi prevedono anche il rimborso delle spese legali nel caso in cui i comportamenti indesiderati di superiori o colleghi non possano essere arginati in via bonaria.
Dimissioni, risarcimento del danno e licenziamento
Le molestie sessuali, oltre che ledere la dignità di chi le subisce, possono anche essere causa di ansia e disagi psicologici e condizionare negativamente la vita personale e professionale della vittima.
La giurisprudenza ha chiarito che l’averle subite rappresenta una giusta causa di dimissioni.
Le molestie sessuali, inoltre e ovviamente, possono dar luogo a risarcimento del danno.
Viceversa, può essere in generale considerato legittimo il licenziamento dell’autore delle molestie sessuali, così come quello di chi accusi ingiustamente qualcuno di averle compiute .