Cassazione, il profitto giustifica il licenziamento

licenziamentoCassazione, il profitto giustifica il licenziamento

da MilanoFinanza del 29 dicembre 2016

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, come riportato da Italia Oggi, il licenziamento di un dipendente potrà essere giustificato anche solo in vista della migliore e della più efficiente organizzazione produttiva dell’impresa o dalla ricerca della maggiore redditività della stessa, ovvero del maggior profitto

Il profitto giustifica il licenziamento. È questa la nuova e rivoluzionaria fattispecie di licenziamento riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento da una recente sentenza della Corte di cassazione (sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016). Si tratta, scrive Italia Oggi, di un ampliamento di campo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che potrà ricorrere, adesso, non solo nei casi «straordinari» come le situazioni economiche sfavorevoli, ma anche in quelli «ordinari» in cui l’azienda decide di sopprimere una funzione per aumentare la redditività e quindi, in ultima istanza, il profitto.

Con la sentenza in esame i giudici di legittimità compiono una vera e propria rivoluzione copernicana affermando per la prima volta e chiaramente che un licenziamento non sarà più giustificato solo se necessario a fronte di una crisi economica o una perdita di bilancio o un calo di fatturato che metta a dura prova se non addirittura a rischio l’andamento dell’azienda. Il licenziamento di un dipendente, secondo i giudici della Corte di cassazione, potrà essere giustificato anche solo in vista della migliore e più efficiente organizzazione produttiva dell’impresa o dalla ricerca della maggiore redditività della stessa: alias maggior profitto.

In altri termini, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per essere legittimo d’ora in avanti non dovrà più essere considerato la extrema ratio ma uno dei possibili sbocchi dell’autonomia organizzativa e decisionale dell’imprenditore sottratta al vaglio del giudice del lavoro (a cui spetterà unicamente di verificare in concreto l’esistenza della ragione dedotta dell’azienda e il nesso di causalità tra la ragione dedotta e il licenziamento di quel particolare dipendente).