Tredicesima mensilità: come si calcola nei principali contratti collettivi

tredicesimaDa www.laleggepertutti.it

Il calcolo della tredicesima non è uguale per tutti i contratti collettivi, ma vi sono delle significative differenze, sia a seconda del settore di attività del datore di lavoro, sia a seconda della categoria a cui appartiene il dipendente; l’ammontare può variare, poi, anche a seconda della tipologia del contratto di lavoro (ad esempio part time), nonché delle assenze intercorse nell’anno, o, ancora, per il verificarsi di periodi d’integrazioni salariali o di altri eventi particolari.

Le variabili da prendere in considerazione per quantificare la tredicesima sono dunque molto numerose: vediamo, comunque, i parametri di calcolo utilizzati dai principali contratti collettivi, e come calcolare l’ammontare della tredicesima in presenza di determinate assenze o particolari eventi.

Calcolo della tredicesima nei principali contratti collettivi

Osserviamo, nel dettaglio, come viene determinata la tredicesima nei principali accordi collettivi:

– Ccnl Alimentaristi: la tredicesima è pari alla retribuzione mensile di fatto percepita, più una quota media, calcolata sugli ultimi 12 mesi, della maggiorazione per la mancata fruizione di riposo intermedio, se percepita continuativamente;

– Ccnl Autotrasporto Merci e Logistica: la tredicesima è pari alla retribuzione globale mensile del mese di novembre;

– Ccnl Calzature: la tredicesima è pari alla retribuzione mensile di fatto; il rateo di tredicesima matura durante le assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, gravidanza, puerperio e altre assenze giustificate;

– Ccnl Carta: per gli operai, la tredicesima è pari a 200 ore della normale retribuzione, mentre per gli impiegati a 30/26 della stessa; il rateo di tredicesima matura durante le assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperi, e durante i permessi retribuiti;

– Ccnl Chimica: la tredicesima è pari alla retribuzione globale mensile di fatto;

– Ccnl Gomma/Plastica: la tredicesima è pari alla normale retribuzione mensile;

– Ccnl Grafica/Editoria: per gli assunti prima del 30 maggio 2011 la tredicesima si quantifica in 200 ore di retribuzione, se operai o apprendisti, ed in 30/26 della retribuzione, se impiegati; per gli assunti dopo tale data, se aventi un’anzianità di servizio inferiore a 5 anni, la tredicesima si quantifica in 173 ore di retribuzione, se operai o apprendisti, ed in 26/26 della retribuzione, se impiegati; per coloro che hanno oltre 5 anni d’anzianità, la misura è la stessa degli assunti ante 30 maggio 2011. Nei 5 anni di anzianità sono computati anche i servizi presso diverse aziende dello stesso comparto;

– Ccnl Legno/Arredamento: la tredicesima è pari alla normale retribuzione; il rateo di tredicesima matura durante le assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio, e durante i permessi retribuiti;

– Ccnl Metalmeccanica: la tredicesima è pari a una mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto; per i dipendenti a cottimo la base per la tredicesima è costituita dal guadagno medio orario del mese precedente, ragguagliato a 173 ore; il rateo di tredicesima matura durante le assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio;

– Ccnl Terziario: la tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione di fatto; il rateo di tredicesima matura durante le assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio

– Ccnl Tessile: la tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione; il rateo di tredicesima matura durante le assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale e assenze giustificate;

– Ccnl Turismo: la tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione in atto.

Tredicesima e part time

In caso di contratto part time orizzontale (orario ridotto ma servizio prestato in tutte le giornate lavorative), non è effettuato alcun conteggio particolare, dato che la base di calcolo è la retribuzione in essere, già riproporzionata all’effettivo orario di lavoro: pertanto, la tredicesima risulta già adeguata automaticamente.   Laddove, invece, la prestazione lavorativa sia resa in regime di part time verticale (orario full time, ma prestazione resa solo in alcune giornate) o misto, è normalmente contato come mese intero quello in cui sono lavorate almeno 15 giornate, salvo previsione di miglior favore nel Ccnl.

Tredicesima e assenze non retribuite

Durante le assenze non retribuite, come sciopero, aspettativa e permessi non indennizzati, o durante alcune ipotesi di assenze facoltative, talvolta retribuite in misura ridotta, come il congedo parentale, il rateo di tredicesima non matura: pertanto, le ore nelle quali non matura l’emolumento andranno sottratte dall’ammontare della tredicesima.

Il calcolo della decurtazione è il seguente:  

– ammontare della tredicesima, diviso il numero totale di ore nell’anno, per il numero di ore da detrarre. Ad esempio, se Tizio, nell’anno, ha fatto 8 ore di sciopero, ponendo che la tredicesima ammonti a 1.400 Euro,il calcolo sarà il seguente:

– 1.400/2080 (cioè 40 ore alla settimana per 52 settimane) x 8 = 5,38.

Dovranno dunque essere tolti dalla tredicesima 5,38 Euro.

Tredicesima e assenze retribuite

Il diritto alla tredicesima matura in misura piena durante le assenze per malattia ed infortunio (sino al periodo di comporto), congedo di maternità e paternità obbligatorio, cassa integrazione, ed altre ipotesi indennizzate: tuttavia, la quota relativa ai periodi di assenza è a carico dell’Inps (o dell’Inail, in caso d’infortunio o malattia professionale), che la paga assieme all’indennità.  Se l’azienda è tenuta a integrare il trattamento Inps, dovrà erogare la tredicesima mensilità per intero.   Se non c’è obbligo di integrazione, dovrà invece ricalcolare la quota di tredicesima a carico dell’Inps e sottrarla dall’ammontare della tredicesima a suo carico.

Tassazione della tredicesima

Il netto in busta della tredicesima può risultare più basso rispetto al netto di una normale busta paga, poiché sulle mensilità aggiuntive non sono applicate le detrazioni, né quelle per redditi di lavoro dipendente, né quelle per familiari a carico. Non devono essere , d’altra parte, addebitate nemmeno le addizionali regionali e comunali.