Note sulla sentenza Foodora e prospettive per il futuro

La sentenza Foodora 

di Gianni Giovannelli, da Effimera.org

Il Presidente del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, dottor Marco Buzano, ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale ha rigettato le domande dei lavoratori precari torinesi addetti alla consegna presso i clienti dei pasti, per conto della piattaforma Foodora. Non appena reso noto il dispositivo (l’esito, la decisione, per intenderci) la stampa ha dato larga diffusione alla sconfitta giudiziaria dei lavoratori, con il preciso intento di scoraggiare il conflitto e di lanciare un monito ad eventuali possibili ribelli in attesa. Il Tribunale ha parzialmente graziato i riders esonerandoli dalla condanna alla rifusione delle spese legali, applicando peraltro una recente decisione della Corte Costituzionale che ha parzialmente rimosso la norma – introdotta dal Partito Democratico, naturalmente – che obbligava i magistrati a mettere in capo ai lavoratori soccombenti gli onorari degli avvocati incaricati di assistere le imprese vittoriose.

La sentenza (consultabile qui) merita attenzione e induce a qualche necessaria riflessione. I precari in bicicletta erano stati espulsi dal sistema di chiamata (app) subito dopo aver partecipato alla protesta; chiedevano in prima battuta di essere considerati a tutti gli effetti lavoratori subordinati o, almeno e comunque, parificati a quelli, in ragione di una norma introdotta dal governo Renzi mediante il Jobs Act (in particolare l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015). La prima parte della sentenza – quella che si limita a negare la subordinazione – non contiene alcun elemento davvero nuovo; con linguaggio curiale e prolisso, senza tener conto delle novità introdotte dal capitalismo delle piattaforme, riprende lo schema precedente alla legge Biagi del 2003, qualificando l’attività dei fattorini come libera e autonoma. Certamente la pronuncia si fonda su interpretazioni assai conservatrici e altrettanto certamente lascia trasparire una convinta ostilità nei confronti delle rivendicazioni precarie, ma questo era un esito del giudizio ampiamente prevedibile.

La novità sta invece nella seconda parte della motivazione, quella che esamina le domande alternative. La sentenza si colloca in un filone giurisprudenziale di ispirazione autoritaria, con interpretazione delle norme pesantemente orientata a difesa dello sfruttamento intensivo della manodopera, a tutela del profitto e di legittimazione dell’attacco al salario reale. La retribuzione del rider è soggetta a costante decurtazione, è largamente inferiore a quella minima collettiva dei lavoratori dipendenti con pari compiti da espletare.

La legge Biagi del 2003 ( o meglio: il decreto legislativo 276/2003 che applicava la legge 30, dopo la morte di Biagi) aveva introdotto l’obbligo del progetto per tutte le attività continuative che superavano in concreto la soglia di 30 giorni complessivi nell’arco di un anno; anche se qualificata come autonoma la prestazione infatti si presumeva a carattere subordinato, ogniqualvolta mancasse nel contratto scritto un preciso progetto temporaneo e ci si trovasse invece di fronte all’inserimento continuativo in una struttura stabile. La vecchia legge Biagi, migliorativa rispetto a quella precedente, impediva contratti di lavoro come quello esaminato dal Tribunale di Torino.

Con l’adesione della sinistra (Bersani e Tronti compresi) il governo Renzi ha dato concreta esecuzione ai precetti vincolanti della lettera segreta inviata dalla BCE al governo italiano. La legge Biagi fu rimossa e sostituita da altra che aveva lo scopo di tagliare la retribuzione ai fattorini (in bicicletta, in moto, in auto e in camion), generalizzando l’atomizzazione e la precarietà. L’articolo 2 del decreto 81/2015 si caratterizza per un testo volutamente subdolo e ambiguo: a far data dal 1 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione (e fin qui tutto bene) … le cui modalità sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (e qui sta la trappola).

Il Tribunale di Torino osserva, con una punta di umorismo nero, che forse nelle intenzioni del legislatore la norma avrebbe dovuto ampliare l’ambito della subordinazione. Forse, e in questo caso ai parlamentari della sinistra socialdemocratica andrebbe concessa l’attenuante dell’incapacità tecnica. Oppure vi era piena consapevolezza delle conseguenze, il che appare più credibile. Andavano eseguite le direttive della BCE, punto e basta. Prosegue il Tribunale: come giustamente (scrive proprio così!) rilevato dalla difesa dell’azienda …. la parificazione fra subordinati e precari scatta solo e soltanto qualora si riesca a dimostrare in giudizio che l’impresa (ovvero nel nostro caso la piattaforma) organizzi lo svolgimento dell’attività lavorativa non solo costruendo il sistema e dominandolo, ma anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (l’insieme delle due cose nel meccanismo di piattaforma è ovviamente impossibile). Secondo il Tribunale di Torino il sistema della chiamata (nonché della connessa disponibilità potenziale) è sufficiente ad escludere la subordinazione e, grazie al Jobs Act, anche la parificazione del fattorino precario al fattorino subordinato, quanto meno sul piano retributivo e contributivo. Il dottor Marco Buzano mi ha riportato alla memoria i fumetti di Johnny Hart e in particolare la figura di Cursl il Riccio, maestro di umorismo sarcastico, con le fulminanti battute sadiche sempre rivolte contro il popolino. A chiusura infatti il magistrato piemontese osserva: Così come è stata formulata la norma viene ad avere addirittura un ambito di applicazione più ristretto di quello dell’art. 2094 c.c. (quella del codice civile approvato in pieno fascismo, nel 1942). Che volete da me? sembra dire il dottor Buzano, non è colpa mia se il partito dei lavoratori (o presunto tale) peggiora anche la legislazione fascista, a danno dei precari!

Esclusa la subordinazione il Tribunale di Torino conclude rapidamente e chiude ogni spiraglio rivendicativo, con una serie di affermazioni gravi e contestabili:

  1. non esiste per il precario alcuna tutela contro la risoluzione immotivata del rapporto (il che contrasta, credo, sia con la normativa europea sia con la nostra costituzione);
  2. non si applica ai precari neppure l’articolo 2087 del codice civile, quello che impone all’impresa la tutela della integrità fisica e della personalità morale di chi viene utilizzato. Il ciclo della piattaforma prescinde, secondo il Tribunale del lavoro di Torino, dalla integrità fisica e dalla personalità morale dei fattorini in bicicletta: tutela solo al profitto, i riders vadano pure a schiantarsi a bordo delle loro biciclette prive di assicurazione!
  3. non esiste neppure un pieno diritto alla privacy e il controllo sul personale utilizzato non necessita di accordo con le organizzazioni dei lavoratori. Il semplice consenso accettato al momento dell’ingaggio ha la stessa valenza del voto formulato dai sacerdoti cattolici quando prendono gli ordini, vale per l’eternità.

Questa decisione potrebbe diventare, letta al contrario e nel prosieguo di uno scontro sociale ormai inevitabile, una vera e propria base per l’elaborazione delle rivendicazioni.

Mentre in Italia la restaurazione avanza e l’opzione autoritaria va rafforzandosi di giorno in giorno, in altri paesi diverso è il panorama giudiziario e diverso è l’esito delle vertenze promosse dai riders. Dopo la decisione londinese che aveva accolto i ricorsi promossi dagli autisti di Uber, è arrivata la lunga e articolata sentenza emessa dalla Corte Suprema della California. Nella patria delle piattaforme i pony express l’hanno spuntata e hanno ottenuto la parificazione ai subordinati – sul piano previdenziale, assicurativo e retributivo. Il criterio utilizzato dalla Corte californiana è assai semplice: la riconducibilità della prestazione alla normale attività dell’azienda e al suo oggetto sociale. Soprattutto, a differenza di quello che hanno stabilito le leggi dei socialdemocratici nostrani, è l’impresa che deve dimostrare in giudizio l’autonomia, non il lavoratore a dover dimostrare la subordinazione. Non è differenza di poco conto. Forse i teorici della liberalizzazione dei rapporti di lavoro dovrebbero studiare più a fondo quel che sta accadendo nei territori dell’economia delle merci immateriali e negli avamposti del liberismo; così da comprendere meglio chi sia, qui e ora, il conservatore degli equilibri esistenti e chi invece sappia individuare le reali linee di tendenza

Contro la chiusura tracciata dal Tribunale di Torino la via tecnica di attacco rivendicativo-giudiziario potrebbe stare nella richiesta di illegittimità costituzionale dell’art. 2 per manifesta irragionevolezza e per violazione dei principi costituzionali di tutela del lavoro; e nell’affermare che la giusta retribuzione di cui all’art. 36 della Costituzione si estenda, necessariamente, anche alle prestazioni parasubordinate, parificando il precario ciclista al fattorino subordinato sul piano dell’assistenza assicurativa e previdenziale oltre che della retribuzione. Nel solco della giurisprudenza inglese e californiana.