VADEMECUM sullo SCIOPERO dell’8 MARZO: copertura sindacale e modalità di partecipazione

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VEDEMECUM SCIOPERO 8 MARZO

8 Marzo- Sciopero generale di 24 ore, settore pubblico e privato.

Su richiesta di non Una di meno a tutte le organizzazioni lo sciopero generale di 24 ore è stato proclamato ufficialmente da diverse realtà del sindacalismo di base: USB, Cobas, Sial Cobas, USI, SGB, CUB – a cui si è aggiunta la FLC Cgil (scuola università ricerca).

Ciò significa che la copertura sindacale c’è per tutte e tutti, del pubblico e del privato, indipendentemente dal fatto che si sia iscritte o meno a qualunque sindacato. Si può scioperare anche se nel proprio luogo di lavoro non ci sono sindacati che appartengono a uno di quelli che hanno indetto lo sciopero.

La comunicazione dell’astensione arriverà all’azienda direttamente dalla Commissione di Garanzia, dalla Regione o dalla  propria associazione datoriale; è comunque possibile, soprattutto per il comparto privato, fornire al datore di lavoro – che neghi di aver ricevuto l’avviso – eventuale copia dell’indizione e articolazione dello sciopero nel proprio settore.

Le uniche lavoratrici/tori che non possono scioperare sono quelle del credito (per contratto è interdetto lo sciopero di mercoledì).

Nel settore sanità e per molte altre categorie che utilizzano la turnazione, la copertura parte dal primo turno della mattina dell’8M e finisce all’inizio del primo turno della mattina del 9M; tutte  le lavoratrici possono quindi scioperare indipendentemente dal turno cui sono adibite: sia   la  mattina, il  pomeriggio che la  notte.

La lavoratrice non è tenuta a dichiarare preventivamente all’azienda la sua adesione allo sciopero, quindi non occorre alcuna comunicazione.

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI L. 146/90 

La legge 146 del 1990 disciplina il diritto di sciopero per i servizi pubblici essenziali, cioè quelli volti a garantire il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione. I servizi per cui la legge disciplina tale diritto, quindi, sono molti e diversi tra loro: i più noti – per la loro vicinanza alla vita quotidiana della maggior parte delle persone – sono la sanità, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, l’amministrazione pubblica, le poste, la radio e la televisione pubblica e la scuola; ma devono essere garantiti anche i servizi di raccolta dei rifiuti, l’approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità.

In tutti questi ambiti il diritto allo sciopero, quindi, non è assoluto ma relativo alla possibilità di garantire alcuni diritti dei cittadini.

Per questo motivo, per tutti i servizi sottoposti a L. 146/90, devono essere previsti i contingenti minimi di personale tramite contrattazione integrativa o accordo sindacato/azienda.

È in capo al datore di lavoroil diritto/dovere di individuare le/i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro entro 5 giorni dalla data dello sciopero la comunicazione di “esonero dallo sciopero” ovvero di recarsi in servizio il giorno dello stesso.

Qualora la dipendente inserita nei contingenti minimi abbia intenzione di scioperare deve inviare entro 24h dal ricevimento dell’ordine di prestare servizio una comunicazione all’azienda della volontà di aderire all’astensione e quindi di essere sostituita.

L’azienda ha, quindi, il dovere di verificare la possibilità di sostituzione della dipendente: solo nel caso tale sostituzione non fosse possibile è ammissibile il rifiuto al diritto.

In ogni caso, l’azienda deve comunicare alla dipendente di averla sostituita o meno e quindi che può scioperare o che deve lavorare.

Le aziende che erogano il servizio che lo sciopero potrebbe far venir meno, inoltre, sono obbligate con almeno 5 giorni di anticipo a dare comunicazione all’utenza sulle modalità e sugli orari e i modi dei servizi essenziali garantiti (nel caso dei trasporti pubblici, per esempio, ci sono “fasce protette” in cui i servizi funzionano anche in giorni di sciopero).

Se nel tuo luogo di lavoro non sono arrivate le info necessarie dai soggetti competenti contattaci e ti facciamo avere i fax e le lettere necessarie per comunicare nel tuo luogo di lavoro privato l’indizione e le modalità dello sciopero.

PER CHI NON PUO’ PROPRIO SCIOPERARE:

– Se avete un contratto che non vi permette di scioperare, l’indicazione è di provare a fare uno sciopero parziale e/o simbolico.

– Durante tutta la giornata vestiamoci tutte e tutti di nero con qualcosa di fucsia per rendere visibile l’adesione allo sciopero.

– Se siete disoccupate e non avete un lavoro fuori casa, scioperate dai lavori di cura, dal lavoro domestico, da tutte quelle attività che ogni giorno vi sentite costrette a fare in quanto donne o in base al ruolo di genere in cui vi sentite costrette.

– Appendete una pezza al balcone con su scritto 8 marzo sciopero internazionale delle donne blocchiamo tutto (o altro che vi viene in mente…spazio alla fantasia!)

Ricordati che il diritto allo sciopero è un diritto individuale in capo ad ogni singolo lavoratore e lavoratrice, che  è sancito e  garantito dalla Costituzione Italiana e il cui esercizio non può essere precluso e/o limitato se non  per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità di cui ai paragrafi precedenti

Per qualsiasi abuso al tuo diritto di scioperare contattaci a questa mail: nonunadimeno@gmail.com. Seguiremo con il supporto anche dei sindacati qualsiasi sopruso verrà riscontrato.