Sevel: reintegra e risarcimento per l’operaio licenziato dopo pedinamento

sevel-atessa-2Era stato licenziato dalla Sevel perché sorpreso da investigatori pagati dall’azienda a svolgere attività come accompagnare la figlia a scuola, passeggiare sulla spiaggia o fare piccoli lavori di manutenzione della casa nel periodo in cui era assente per malattia. Stiamo parlando di un periodo di distacco dal lavoro che l’operaio aveva chiesto per un disturbo ansioso con attacchi di panico subentrati ad un incidente sul lavoro. Il giudice ha stabilito che “il lavoratore assente per malattia non per questo deve astenersi da ogni altra attività”, se compatibile col recupero della salute.

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Sevel condannata a riassumere l’operaio licenziato

articolo di Daria De Laurentiis, da Il Centro

Era stato licenziato dalla Sevel perché sorpreso da investigatori a svolgere attività come accompagnare la figlia a scuola, passeggiare sulla spiaggia o fare piccoli lavori di manutenzione in casa, nel periodo in cui era assente per malattia. Il giudice del lavoro Cristina Di Stefano, del tribunale di Lanciano, ha però reintegrato sul posto di lavoro L.D.G. (difeso dagli avvocati Michela Scafetta e Daniela Carbone) e condannato la Sevel al pagamento in suo favore di un risarcimento pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale (1.693 euro) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegra. Il giudice ha inoltre condannato la società a pagare al ricorrente anche le spese di giudizio.

I fatti si sono svolti tra febbraio e marzo 2015. L’operaio, a seguito di un infortunio sul lavoro, ha richiesto un periodo di malattia a causa di una sindrome ansiosa caratterizzata da attacchi di panico in conseguenza proprio dell’incidente subito. In quel periodo il dipendente è stato pedinato da investigatori privati che lo hanno fotografato mentre faceva acquisti, accompagnava la figlia a scuola, buttava la spazzatura sotto casa, oppure faceva delle passeggiate sulla spiaggia. Così l’azienda, il 15 giugno, gli ha notificato, attraverso lettera, il licenziamento «per svolgimento, in costanza di assenza per infortunio e malattia nel periodo compreso tra l’11 febbraio 2015 e il 20 marzo dello stesso anno, di attività extralavorativa ritenuta incompatibile con lo stato patologico in atto ed idonea a pregiudicare e ritardare la guarigione e, dunque, la ripresa dell’attività lavorativa».

Per il giudice, che tuttavia non ha ritenuto illegittimo né lesivo della privacy l’accertamento tramite investigatori privati, «il lavoratore assente per malattia non per questo deve astenersi da ogni altra attività. Valutate la natura e le caratteristiche della malattia», considera il giudice, «è escluso che lo svolgimento di ordinarie attività per la gestione della casa e delle esigenze familiari o di svago possano essere ritenute tali da aggravare lo stato di infermità denunciato o da ritardare, comunque, la guarigione e la ripresa dell’attività lavorativa».