Il decimo decreto salva-Ilva, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2016, estende l’immunità penale, già prevista per i commissari, anche a chi si aggiudicherà l’acquisto dell’Ilva.
Ma non finisce qui. Il decimo decreto salva-Ilva prevede anche la possibilità, per chi si aggiudicherà il gruppo siderurgico, di modificare il Piano delle misure di risanamento ambientale dell’Ilva predisposto dal governo Renzi nel 2014, che sarebbe dovuto scadere in questi giorni. Con tempi più lunghi, fino al 2019. Non si tratta del primo rinvio: l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 2012 (subentrata a quella del 2011, che intercettazioni telefoniche avevano dimostrato essere stata “dettata” al Ministero dell’Ambiente dagli avvocati dei Riva) prevedeva come termine ultimo il 2014.
In pratica, il gruppo industriale che dovesse acquistare l’Ilva, sarebbe autorizzato a modificare il piano ambientale secondo criteri di sostenibilità economica (pur essendo tenuto a rispettare i limiti europei alle emissioni nocive).
Un decreto quindi che arriva giusto in tempo per favorire la presentazione delle proposte per l’acquisto della fabbrica fallita (perde 2,5 milioni di euro al giorno), sotto sequestro e sotto processo, su cui gravano debiti e un’immensa e complessa bonifica del territorio da realizzare. Già, sembra incredibile che ci sia qualche impresa interessata ad acquistare una fabbrica gigantesca in queste condizioni. Eppure ci sono due cordate che si presentano oggi, 30 giugno 2016, data di chiusura del bando.
Il governo dovrà decidere a chi assegnare la fabbrica commissariata. Quello che è certo è che nella cordata sarà coinvolta Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce i risparmi postali degli italiani. Quali garanzie ci saranno sulla bonifica del territorio, la messa in sicurezza degli impianti, il lavoro? Stiamo per assistere ad un nuovo caso Alitalia, con la creazione di una bad company a carico della collettività e la cessione di quel che di profittevole si può trarre ai privati?
Tempo fa abbiamo pubblicato l’appello di Peacelink al boicottaggio di Cassa Depositi e Prestiti.
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Ecco il testo del decimo decreto salva-Ilva (DECRETO-LEGGE 9 giugno 2016, n. 98)
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ECCO IL TESTO DEL PRECEDENTE DECRETO
DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1
Art. 2
Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.
comma 6
L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumita’ pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilita’ penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
ECCO IL TESTO DEL NUOVO DECRETO
DECRETO-LEGGE 9 giugno 2016, n. 98
Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. (16G00109) (GU Serie Generale n.133 del 9-6-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2016
Nel nuovo decreto (art. 1 comma 4 lettera b) si legge al comma 6, dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell’affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati».
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Quindi il testo del decreto 1/2015 modificato e integrato dal decreto 98/2016 ora è
Art. 2
Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.
comma 6
L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumita’ pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilita’ penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’ incolumita’ pubblica e di sicurezza sul lavoro.