Lavorare al caldo: misure di prevenzione e protezione da pretendere dal datore di lavoro

sicurezzaProponiamo un intervento sulle misure di prevenzione e protezione dal caldo e dall’esposizione ai raggi solari nei luoghi di lavoro di Marco Spezia, ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro, impegnato con Medicina Democratica nel progetto “Sicurezza sul lavoro! Know Your Rights” (http://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210).

Le alte temperature che si sono raggiunte nel corso di questi mesi hanno già causato alcuni significativi episodi di insostenibilità delle condizioni di lavoro. Tra tutti, il caso dell’Electrolux di Forlì, dove i lavoratori hanno scioperato alcune ore il 7 e il 31 luglio per protestare contro le elevate temperature in cui dovevano lavorare, con punte oltre i 40 gradi.

Gli scioperi, con adesioni del 95%, sono stati proclamati unitariamente dalla RSU dopo che il direttore del personale ha rifiutato un incontro per discutere della condizione problematica creatasi per le temperature insopportabili e gli  accresciuti ritmi di lavoro. Le produzioni di forni e fornelli dello stabilimento di Elettrodomestici sono ad elevata intensita’ manuale, con vari movimenti ripetitivi ogni 40 secondi. Diversamente da altri stabilimenti del gruppo, la direzione non ha investito in impianti di rinfrescamento e ventilazione, necessari a mantenere un micro clima adeguato al lavoro alla catena di montaggio, mentre la dirigenza aziendale se ne sta negli uffici refrigerati dai condizionatori.

Stessa situazione si è presentata questo luglio anche alla Iveco di Suzzara, alla Marcegaglia di Mantova e alla Piaggio di Pontedera, con scioperi per chiedere migliori condizioni microclimatiche e la riduzione dell’orario di lavoro.

Dunque, il problema dell’adeguatezza del microclima è un problema che riguarda non solo i lavoratori edili o agricoli, ma qualsiasi lavoratore costretto a lavorare in un ambiente che non rispetta le condizioni minime di salute e sicurezza. Ricordiamo una sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che ha stabilito che il lavoratore può rifiutarsi di lavorare se le condizioni del luogo di lavoro non sono idonee alla sua sicurezza e benessere.

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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER MICROCLIMA CALDO E ESPOSIZIONE A RAGGI SOLARI

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, molte categorie di lavoratori che operano all’aperto (in genere lavoratori edili, agricoli, della industria peschiera, ecc.), si troveranno ad affrontare condizioni di alte temperatura e umidità ed esposizione diretta ai raggi del sole.

Al di là del semplice aspetto di disagio fisico (accompagnato dal fatto che spesso al lavoro all’aperto si associa anche sforzo muscolare), occorre considerare che tali condizioni di lavoro possono portare a patologie professionali anche gravi e a infortuni derivanti dalle disagevoli condizioni psicofisiche.

Ricordo infatti, ad esempio, che condizioni di lavoro termiche estreme calde possono portare a collassi cardiocircolatori, mentre l’esposizione prolungata ai raggi solari (radiazioni ottiche naturali) può portare a carcinomi della pelle.

Tutti i rischi correlati al lavoro all’aperto nella stagione estiva devono essere debitamente considerati nel documento di valutazione dei rischi.

Infatti tale tipologia di fattori di rischio rientra tra gli agenti fisici pericolosi per la salute di cui al Titolo VIII del D.Lgs.81/08, che riguarda appunto gli agenti fisici, così come definiti dall’articolo 180, comma 1:

Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Per tutti tali agenti il datore di lavoro ha l’obbligo di eseguire una specifica valutazione del rischio, all’interno della quale definire le misure di prevenzione e protezione per la protezione della salute dei lavoratori. Tale obbligo è sancito dall’articolo 181 del Decreto:

1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

  1. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
  2. 3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata”.

In generale la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’articolo 181 del Decreto, configurandosi come violazione dell’articolo 29, comma 1, relativo all’obbligo della redazione della valutazione del rischio è punita, dall’articolo 55, comma 1, lettera a), con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Nello specifico poi la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’articolo 181, comma 2 del decreto è punita, dall’articolo 219, comma 1, lettera a), con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Oltre agli obblighi generali di prevenzione e protezione dagli agenti fisici legati al microclima e alle radiazioni solari, il datore di lavoro e i dirigenti sono obbligati a fornire ai lavoratori e ai RLS adeguata e specifica informazione e formazione, come stabilito dall’articolo 184 del Decreto:

Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

  1. 1. a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
  2. 2. b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
  3. 3. c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
  4. 4. d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
  5. 5. e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
  6. 6. f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
  7. 7. g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso”.

La violazione, da parte del datore di lavoro o dei dirigenti, dell’articolo 184 del Decreto è punita dall’articolo 219, comma 2, lettera b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro.

Infine i lavoratori esposti in maniera significativa a microclima caldo e a radiazioni solari devono essere sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria, secondo quanto disposto dall’articolo 185 del Decreto:

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed é effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

  1. 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

3. a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;

4. b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

5. c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio”.

La violazione da parte del medico competente dell’articolo 185 del decreto è punita, dall’articolo 220, con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro.

Tenendo conto che su questi argomenti (come d’altro canto su molti altri relativi alla tutela della salute e della sicurezza) le aziende fanno poco o niente, nel seguito riporto due schede (estratte dal Piano Operativo di Sicurezza di un’azienda edile) da me redatte relativamente ai possibili rischi derivanti dal microclima caldo e/o dalle radiazioni ottiche solari, alle misure di prevenzione e protezione, alle procedure da adottare per eliminare o ridurre i rischi e infine alla sorveglianza sanitaria a cui sottoporre i lavoratori esposti.

Ricordo che tutte le misure indicate nelle schede sono a totale onere e responsabilità del datore di lavoro e/o dei dirigenti e del medico competente.

 Marco Spezia

1) MICROCLIMA CALDO

2) LAVORO D’ESTATE IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ELEVATA: IL RISCHIO DI COLPO DA CALORE