La causa legale patrocinata dal sindacato SIAL-Cobas con l’avvocato Lorenzo Franceschinis a nome dei 18 lavoratori della Cgs si è concluso positivamente il 19 maggio con l’accoglimento totale delle ragioni dei lavoratori nella sentenza emessa dal giudice dr. Giulia Marzia Locati del tribunale di Milano
La causa è stata assunta dal Giudice del Lavoro perchè così prevede una sentenza della Corte Costituzionale (l’ordinanza del 21 novembre 2014 n°24917) nel caso di esclusione del socio lavoratore di cooperativa. La prevalenza del giudice del Lavoro (rispetto al Tribunale delle imprese) è, secondo la Corte Costituzionale, un riflesso di valori sostanziali costituzionali che albergano nel rapporto di lavoro.
Dal momento che la Cooperativa aveva collegato consequenzialmente i due provvedimenti (l’esclusione da socio e il licenziamento), il giudice ha dichiarato illegittima la prima: “In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, ove la delibera di esclusione del socio si fondi esclusivamente sull’intimato licenziamento per giusta causa trova applicazione l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, a ciò conseguendo che l’illegittimità del licenziamento comporta anche quella della delibera di esclusione del socio e il ripristino del rapporto associativo”.
L’illegittimità del licenziamento collettivo è invece derivata dall’inadeguatezza delle procedure seguite dall’azienda nella scelta dei lavoratori da licenziare. La legge che disciplina il licenziamento collettivo (n°223/1991) prevede che l’impresa che intende licenziare 5 lavoratori o più per cessazione d’attività o ristrutturazione debba motivare la riduzione di personale e dimostrare l’impossibilità di ricollocarlo altrimenti. Deve pertanto raggiungere un accordo con i sindacati e in mancanza di questo, procedere secondo i criteri legali per l’individuazione dei lavoratori da licenziare, ovvero 1) carichi di famiglia; 2) anzianità; 3) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
Il giudice riscontra che la Cooperativa ha tenuto conto solo delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative e non dei carichi di famiglia e di anzianità, valutazione che, tra l’altro, doveva essere condotta sui lavoratori dell’intero complesso aziendale e non solo sul reparto destinato al trasferimento. Questo determina una “violazione dei criteri di scelta” e la conseguente reintegra e risarcimento dei 18 lavoratori.
Il Sial Cobas, insieme ai sindacati Si Cobas e ADL ritengono utile far conoscere le importanti implicazioni di questa sentenza:
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