Corte costituzionale: dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

Corte costituzionale, comunicato 26 settembre 2018: dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

 da Wikilabour n.16/2018 

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Dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

Come avviene per le decisioni più importanti, la Corte costituzionale ha anticipato in un comunicato stampa il contenuto della decisione sul decreto 23 del 2015, cioè la disciplina del c.d. contratto a tutele crescenti (che ha modificato le tutele per il licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015). Il comunicato riferisce che la Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del decreto 23 “nella parte che determina in modo rigido (cioè in stretta relazione con l’anzianità di servizio, n.d.r.) l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato”: criterio che secondo la Corte è contrario ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, risulta comunque dal comunicato che la Corte ha disatteso alcuni dei profili di sospetta legittimità proposti dal Tribunale di Roma (quale l’esiguità e il carattere non dissuasivo dell’indennizzo previsto dal decreto, o la disparità di trattamento tra i lavoratori con contratto a tutele crescenti ed altre categorie di lavoratori dipendenti), concentrandosi invece sul meccanismo di determinazione dell’indennizzo.

Per quanto riguarda la misura dell’indennità, la conseguenza della rimozione del meccanismo automatico di calcolo della stessa dovrebbe essere l’affidamento di tale compito al Giudice, chiamato a scegliere (per i casi per i quali non vi è spazio per la reintegrazione) tra il minimo e il massimo previsti dalla legge. Questi erano originariamente fissati, per il difetto di giustificazione del licenziamento, in 4 e 24 mensilità di retribuzione, ma il “decreto dignità” dello scorso agosto ha alzato entrambi, portandoli a 6 e 36. Con quali criteri deciderà il Giudice? Il decreto 23, proprio in quanto escludeva qualsiasi discrezionalità, nulla dice sul punto; in proposito appare possibile che la Corte costituzionale, nella motivazione, possa far riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 8 della legge n. 604/1966, richiamati dalla legge anche a proposito dei contratti a termine illegittimi (e applicati dalla giurisprudenza anche alle somministrazioni a termine illegittime e ai contratti a termine illegittimi dei pubblici dipendenti) e quindi, oltre che all’anzianità di servizio del lavoratore, anche al numero di dipendenti impiegati, alle dimensioni dell’impresa e alle condizioni delle parti. Va notato che la pronuncia della Corte attribuisce una rilevanza inedita e imprevista alle modifiche portate al Jobs Act dal decreto dignità. Infatti, agli operatori era parso subito evidente che lo sbandierato aumento degli indennizzi era immediatamente rilevante solo per l’innalzamento del minimo, mentre gli effetti dell’aumento del tetto massimo erano rinviati, per la stragrande maggioranza dei casi, al 2027 e dopo. Con questa pronuncia, invece, sembrerebbe che già oggi, in teoria, un lavoratore licenziato possa ricevere un indennizzo fino a 36 mensilità, misura certamente assai rilevante. Certo va rilevato l’effetto paradossale che ne deriva. Il Jobs Act voleva ridurre e dare certezza al “rischio licenziamento” per il datore di lavoro: ora, se da un lato rimangono marginali i casi di possibile reintegrazione, esso offre uno spazio risarcitorio che, nel caso di mero indennizzo economico, è addirittura più elevato di quello previsto dall’art. 18 nella versione “Fornero”.