Sial Cobas. Alla Olon non è il primo incidente: parliamone in assemblea retribuita!

Assemblea retribuita: martedì 31 luglio

dalle 10 alle 11 primo turno e giornalieri; dalle 15 alle 16 secondo turno e dalle 23 alle 24 terzo turno.

Olon: R100 dopo il primo incidente è arrivato il secondo.

Vogliamo parlarne in assemblea retribuita??

Segnala le cose che non vanno e consegna le tue osservazioni ai delegati SIAL-Cobas (Liso e Speroni).

Come Rsu e sindacato SIAL-Cobas abbiamo proposto a tutte le sigle sindacali e alla RSU una assemblea.

Ma in tempi rapidi non è possibile farla unitaria e quindi Vi proponiamo di vederci per cominciare a discuterne insieme e fare qualcosa. La direzione prima ha comunicato che avrebbe incontrato Rsu e sindacati poi ha cambiato idea e tira in lungo gli incontri.

I casi di incidenti recenti ci fanno dire due cose: il ruolo dei lavoratori, degli Rsu, degli Rls e dei sindacati dovrebbe essere più coordinato e seppur con i diversi ruoli ognuno dovrebbe tempestivamente fare la sua parte. Il ruolo dalla parte dei lavoratori va sviluppato superando le difficoltà e si può farlo solo confrontandosi sui limiti, le emergenze che ci sono e cercando insieme di capire quel che va chiesto alla direzione di cambiare e migliorare e quel che va eventualmente evitato da parte dei lavoratori.

Il confronto deve avvenire a tutti i livelli e le 10 (dieci) ore annuali di assemblea retribuita sono il diritto più importante che possiamo usare per discutere quel che succede in azienda, perché succede e che fare.

E anche se ci sono come è ovvio opinioni diverse tutti ne potranno trarre vantaggio perché si potranno chiarire le idee.

In assemblea e successivamente raccoglieremo indicazioni sulle cose che non vanno e cercheremo di portarle all’attenzione di tutti in modo da spingere per risolvere i problemi di sicurezza e di salute che ci sono.

E’ probabile che alcuni dei problemi che indicherete siano già in programma per un intervento ad agosto. Meglio! Vuol dire che siamo allineati con il programma della direzione. Ma se ce ne saranno altri segnalati da Voi sia l’Rspp che la direzione ne dovranno tenere conto e rispondere programmando gli interventi necessari.

Qui sotto riportiamo alcuni brani della legge n° 81 del 2008 che possono essere utili.

www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Disponibile-la-nuova-versione-del-Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx 

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Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente …..

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; ….. h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; … m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; …..u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ….. b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. ..

Lì, 30 luglio 2018