Corte di cassazione: lasciare inattivo un lavoratore comporta automaticamente un danno professionale e dunque patrimoniale risarcibile

Corte di cassazione, sentenza 9 maggio 2018 n. 11169

da Wikilabour.it

La Sevel Spa aveva licenziato un lavoratore, ma il licenziamento era stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Lanciano, che l’aveva condannata a ripristinare il rapporto di lavoro e a risarcire il danno corrispondendo tutte le mensilità mancanti fino all’effettiva reintegrazione. L’azienda ha impugnato il ricorso, solo parzialmente accolto in appello, perché nella sentenza di appello veniva ritenuta fondata la domanda del lavoratore relativa al danno alla professionalità: “la forzata inattività lavorativa va considerata infatti di per sé produttiva di danno, a prescindere dall’assenza di una prova concreta dell’impoverimento professionale del dipendente”.

L’azienda ha fatto ricorso in cassazione e la sentenza definitiva è arrivata a gennaio 2018 (depositata in cancelleria il 9 maggio 2018).

Viene riconosciuto il danno alla professionalità dovuto all’inadempimento della Sevel dell’ordine di reintegrazione in servizio del lavoratore,  stabilito da un’ordinanza cautelare nel 2009. L’operaio era stato pienamente reintegrato solo due anni dopo.

“La corte ha fondato la sua valutazione sul lungo tempo intercorso tra la disposizione di reintegrazione (del 2009) e la effettività di questa (2011), l’età del ricorrente, collocata in una fase della vita lavorativa (33-36 anni) in cui è particolarmente spiccata la crescita professionale e quindi la frustrazione conseguente all’esclusione dal contesto lavorativo, ed ha quindi, su tali premesse, riconosciuto, in concreto, il danno alla professionalità.

(…) Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l’art. 2103 cod. civ., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le sue proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e di risarcimento anche in via equitativa senza necessità di prova,   dovuta invece in caso di semplice demansionamento. In base a tale principio, la Corte cassa la sentenza che aveva respinto la relativa domanda di danni per mancanza di prova.