IMQ: da oggi ogni 27 del mese stato di agitazione per la parità di trattamento economico

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IMQ S.p.A., già Istituto italiano del Marchio di Qualità (il più importante ente di certificazione italiano, leader in Europa nell’attività di valutazione della conformità -sicurezza, qualità, sostenibilità – per l’Italia e per l’estero, certificazioni e ispezioni nei principali settori industriali, dei servizi e del manifatturiero), avendo deciso di procedere alla formazione di un gruppo, ha acquisito al 100% alcune filiali tramite fusione per incorporazione – a Belforte del Chienti (MC) e a San Vendemiano (TV)-, in passato in compartecipazione.

La IMQ ha però deciso di applicare ai lavoratori di queste sedi solo la parte normativa del contratto interno IMQ, ma non la parte economica che prevede superminimi collettivi e un premio feriale (ex 14ma) conquistati grazie alle lotte sindacali effettuate in passato.

A seguito di questa decisione i lavoratori di Macerata, in questa situazione fin dal Febbraio 2014, hanno deciso di organizzarsi per chiedere il dovuto insieme al Sial Cobas, ma l’azienda insiste nel dire che si trova dalla parte della ragione.

Il Sial Cobas invece, sostenuto dal punto di vista legale, afferma che alle sedi acquisite spetta lo stesso trattamento dei lavoratori della sede di Milano.

Perciò a cominciare da oggi,  il 27 di ogni mese sarà un giorno di agitazione e protesta, per convincere la direzione alla parità di trattamento e al superamento delle discriminazioni verso i lavoratori recentemente acquisiti nella società.

COMUNICATO SINDACALE

Il 27 è giorno di paga alla IMQ S.p.A …..ma non è uguale per tutte/i. Infatti per i lavoratori di Macerata (già Elcolab) e di San Vendemiano (già Primacontrol) la busta paga che viene elaborata e mandata in pagamento non contiene tutto quel che spetta ai lavoratori. Continua a mancare l’applicazione della parte economica degli accordi aziendali IMQ. Con l’acquisizione dell’intera proprietà delle due realtà, e prossimamente di quella di Amaro, la direzione si ostina a non ritenere un obbligo l’applicazione degli accordi aziendali esistenti a Milano. Per la verità l’azienda applica quelli che ritiene utili (trattamenti normativi e di trasferta, ecc…), ma di quelli che danno la parità completa di trattamento non ne vuole sapere.

Perciò proponiamo che il 27 di ogni mese sia un giorno di agitazione e protesta, per convincere la direzione alla parità di trattamento e al superamento delle discriminazioni verso i lavoratori recentemente acquisiti nella società.

La semplificazione del gruppo in poche società porta con sé dei risparmi (Doppie presenze, quote di iscrizione in enti.. ecc) ma non deve portare a lavoratori di serie A e di serie B nella stessa azienda!

Alla direzione è stata richiesta più volte l’uniformazione dei trattamenti, ma ci hanno risposto che non trattano né a livello individuale né a livello sindacale.

La responsabilità dell’eventuale contenzioso legale che i lavoratori sarebbero costretti a intraprendere per far valere i propri diritti è una strada che forse sarà inevitabile ma che comunque potrà essere meglio accompagnata dalle proteste e dal sostegno di tutti i colleghi e le colleghe.

Può essere che le proteste servano a far cambiare idea alla direzione? Proviamoci!

A corollario riportiamo quanto presente al seguente link: http://www.wikilabour.it/Trasferimento%20di%20azienda.ashx#La_retribuzione_del_lavoratore_ceduto_18

“Nel caso opposto in cui una contrattazione collettiva aziendale della cessionaria (IMQ) sia più favorevole al lavoratore rispetto a quella che applicava l’impresa cedente, il lavoratore acquisirà tutti i trattamenti retributivi e normativi previsti dalla contrattazione della cessionaria che è diventata la sua nuova datrice di lavoro.

Peraltro spesso la fase di consultazione sindacale che precede il trasferimento di azienda o di ramo d’azienda si conclude con un accordo, denominato “di ingresso”, che regola espressamente se e quali diritti e per quanto tempo i lavoratori conservino o acquisiscano nel passaggio alla impresa cessionaria. In questo caso si applica quanto previsto dall’accordo cd. di ingresso.

Quanto sopra esposto vale anche per i casi di fusione o incorporazione di una società in un’altra, che sono vicende societarie alle quali il codice civile dedica apposite norme, ma che, con riferimento ai rapporti di lavoro, danno sempre luogo a un’ipotesi di trasferimento di azienda alla quale si applica l’art. 2112 c.c. in quanto comportano l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con l’applicazione del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in atto presso il nuovo datore di lavoro, con le precisazioni sopra esposte.”

Alla prossima puntata: i profitti di IMQ nonostante la crisi e quel che manca alle famiglie e a colleghi/e delle altre sedi.