Corte di giustizia UE: se il luogo di lavoro non è fisso il tempo di spostamento domicilio-cliente è orario di lavoro

corte giustizia UECorte di giustizia UE, sentenza 10 settembre 2015 in causa n. C-266/14

Se il luogo di lavoro non è fisso o abituale, il tempo occorrente al lavoratore per spostarsi ogni giorno tra il proprio domicilio e il cliente va compreso nell’orario di lavoro.

La questione era sorta in Spagna nell’ambito di una causa relativa a un’impresa di installazione nel territorio nazionale di impianti di sicurezza presso privati, imprese etc., la quale aveva soppresso tutte le proprie sedi periferiche e aveva munito i propri dipendenti di un auto di servizio e di un telefono cellulare munito di una serie di applicazioni che consentivano il contatto continuo con la sede centrale. La giornata lavorativa consisteva dunque nel recarsi dai clienti della zona assegnata spostandosi con la macchina aziendale. La distanza tra il domicilio del lavoratore e i luoghi dove doveva effettuare un intervento poteva variare considerevolmente superando anche i 100 km. In giudizio, l’impresa aveva sostenuto che il tempo occorrente al dipendente per il percorso casa-cliente nell’ambito del territorio assegnato non rientra nell’orario di lavoro e non va pertanto retribuito. La Corte di Giustizia Europea, pur riconoscendo che l’esclusione dall’orario di lavoro del tempo impiegato per il percorso casa-lavoro non contrasta con la direttiva comunitaria sull’organizzazione dell’orario di lavoro, individua un’eccezione nel caso in cui il posto di lavoro fisso o abituale non esista e il dipendente sia quotidianamente costretto, per lavorare, a recarsi in posti sempre diversi presso clienti che distano dalla propria abitazione anche numerose decine di chilometri. In tal caso, si legge nella sentenza, “il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro” va considerato “orario di lavoro” e non “tempo di riposo”.

E ciò a garanzia del diritto al riposo, per ragioni di sicurezza e di salute del lavoratore.

Fonte Wikilabour

Scarica il testo della sentenza della Corte di Giustizia Europea C266 del 10.09.15.